Se vuoi ottenere l’autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di una concessione demaniale in essere di cui sei l’intestatario. (esclusi i posti barca e boe).
Il Servizio è rivolto chi voglia ottenere l’autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di una concessione demaniale in essere di cui è l’intestatario.
L’autorizzazione può essere chiesta da una persona fisica, una società, un ente o anche un professionista/soggetto delegato dal soggetto richiedente anche straniero (ad es. un amministratore per conto di un condominio, un tecnico di fiducia per conto di un cittadino anche straniero, un commercialista per conto di una società) o da una associazione.
La domanda può essere presentata esclusivamente online.
Cliccando sul tasto “Richiedi online” si accede alla procedura guidata che consente di inserire tutte le informazioni e gli allegati necessari all'inoltro dell'istanza. Prima di essere inoltrata, l'istanza potrà essere salvata e completata anche in momenti successivi. Una volta inoltrata, l'istanza viene automaticamente protocollata e l'utente riceve la conferma istantanea di ricezione da parte dell'Ente.
Il sistema indicherà i documenti obbligatori da caricare in allegato.
Con questo servizio si richiede l’autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di una concessione demaniale in essere.
Il servizio è sempre attivo.
L’Ente dà riscontro alle domande pervenute entro 30 giorni dalla presentazione. La risposta, consultabile accedendo al medesimo servizio, può essere positiva (accoglimento dell’istanza), negativa (diniego dell’istanza) o sospensiva (richiesta di ulteriore documentazione o di integrazioni, da trasmettere esclusivamente online tramite questo servizio).
L’Ente dà riscontro alle domande pervenute entro 30 giorni dalla presentazione.
Tutte le eventuali comunicazioni da parte dell'Ente, comprese le richieste di integrazione documentale, sono visionabili esclusivamente accedendo al servizio.
Ultimo aggiornamento: 26/03/2025, 14:38